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Direttiva SUP: cosa sapere su questo decreto

La plastica monouso rappresenta da anni uno dei principali fattori di inquinamento dei mari europei. Per contrastare il fenomeno l’Unione Europea è intervenuta con una normativa che ha ridisegnato il mercato degli imballaggi usa e getta, con conseguenze dirette per chi produce, distribuisce e utilizza contenitori per alimenti.

Vale la pena esaminare da vicino la Direttiva SUP, il decreto che l’ha recepita in Italia e le sue ricadute sulle imprese alimentari.

 

Che cos’è la Direttiva SUP e perché nasce

SUP è l’acronimo di Single Use Plastic, letteralmente “plastica monouso“. Con questa sigla viene comunemente identificata la Direttiva (UE) 2019/904, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 giugno 2019 ed entrata in vigore il 2 luglio dello stesso anno.

L’obiettivo dichiarato del legislatore comunitario è ridurre l’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, con particolare attenzione all’ambiente acquatico, e sulla salute umana. La scelta è stata quella di intervenire alla fonte, colpendo cioè la produzione e la commercializzazione degli articoli più frequentemente rinvenuti sulle spiagge europee.

Il criterio di selezione dei prodotti è stato quindi empirico: i legislatori hanno analizzato la composizione dei rifiuti marini e hanno individuato le dieci categorie di manufatti in plastica più diffuse. Queste, insieme agli attrezzi da pesca contenenti plastica, rappresentano circa il 77% dei rifiuti che finiscono nei mari del continente. Si tratta in larga parte di oggetti destinati a un’unica applicazione di brevissima durata, caratterizzati per loro natura da un elevato rischio di dispersione nell’ambiente.

La direttiva prescrive inoltre agli Stati membri di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare, adottando un ventaglio diversificato di misure che vanno dai divieti veri e propri agli obblighi informativi, passando per gli obiettivi di riduzione dei consumi.

Per garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione, il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento, pubblicate il 7 giugno successivo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il documento chiarisce le definizioni chiave e fornisce esempi concreti dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa.

Quali prodotti in plastica monouso sono vietati

Il cuore operativo della direttiva risiede nel divieto di immissione sul mercato di una serie di articoli usa e getta per i quali esistono già alternative commercialmente disponibili. L’elenco comprende:

  • bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie;
  • posate, quindi forchette, coltelli, cucchiai e bacchette;
  • piatti, sia in plastica sia in carta accoppiata a film plastico;
  • cannucce;
  • mescolatori per bevande;
  • aste per palloncini, con esclusione di quelle destinate a uso industriale o professionale;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso (EPS), con o senza coperchio, destinati al consumo immediato o all’asporto;
  • contenitori per bevande e tazze in polistirene espanso;
  • tutti gli articoli monouso realizzati in plastica oxo-degradabile.

Merita attenzione il riferimento ai manufatti in materiale poliaccoppiato o laminato, composti da carta e da un rivestimento plastico: anche questi rientrano nel perimetro del divieto, circostanza che ha sorpreso diversi operatori convinti che la prevalenza di carta li mettesse al riparo.

Quanto alla plastica oxo-degradabile, si tratta di un materiale al quale vengono aggiunti additivi che ne accelerano la frammentazione per effetto della radiazione ultravioletta o del calore. Nessuna evidenza scientifica definitiva ne ha dimostrato gli effetti benefici e alcuni studi hanno segnalato la possibilità di effetti tossici, motivo per cui il legislatore ha optato per un divieto totale.

Da notare l’assenza delle bottiglie in plastica dall’elenco. La ragione risiede nella volontà di valorizzare l’elevata riciclabilità del PET, materiale con cui sono comunemente prodotte, che entra invece in un percorso di raccolta e recupero disciplinato da obiettivi specifici.

Bioplastiche, plastiche vegetali e materiali esclusi dal divieto

Una delle domande più frequenti riguarda la posizione delle bioplastiche. Un articolo vietato, se realizzato in materiale biodegradabile o compostabile, resta fuori dal perimetro della norma?

La risposta comunitaria è netta. L’articolo 3 della Direttiva SUP stabilisce che gli unici polimeri esclusi dalla definizione di plastica sono quelli naturali che non hanno subito modifiche chimiche. Le bioplastiche e le plastiche vegetali, siano esse derivate da fonti rinnovabili o petrolchimiche, rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi tra i materiali soggetti a restrizione.

Le Linee Guida della Commissione hanno rafforzato questa impostazione, precisando che i polimeri ottenuti mediante fermentazione industriale, come i poliidrossialcanoati (PHA), restano esclusi dalla categoria dei polimeri naturali: la polimerizzazione avviene infatti in un contesto antropico e non in natura.

Restano invece pienamente ammessi i polimeri naturali organici, ovvero le fibre naturali non sottoposte a modifiche chimiche per ottenere il manufatto finito. Rientrano in questa categoria:

  • fibra di canna da zucchero, nota anche come bagassa o polpa di cellulosa;
  • bambù;
  • canapa;
  • cellulosa;
  • riso;
  • caucciù;
  • cocco.

Gli articoli monouso realizzati in questi materiali possono quindi essere prodotti, commercializzati e utilizzati liberamente: i monouso biodegradabili, come quelli presenti sul sito di GuadagnoPack, rappresentano oggi la principale alternativa conforme per il settore della ristorazione e dell’asporto.

Il recepimento in Italia: il Decreto Legislativo 196/2021

Ogni direttiva europea richiede un atto nazionale di recepimento. In Italia lo strumento è stato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, emanato in attuazione della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) ed entrato in vigore il 14 gennaio 2022, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine comunitario.

Il decreto si compone di 17 articoli e di un allegato, quest’ultimo suddiviso in parti che raggruppano i prodotti in funzione della misura applicabile. Il campo di applicazione, definito dall’articolo 2, comprende i prodotti in plastica monouso elencati nell’allegato, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il legislatore italiano ha introdotto alcune specificità rispetto al testo comunitario. L’articolo 3 esclude dalla definizione di plastica i materiali quali vernici, inchiostri, adesivi e i rivestimenti plastici di peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, a condizione che non costituiscano componente strutturale principale del prodotto finito.

Ancora più rilevante è la deroga contenuta nell’articolo 5, comma 3, che sottrae al divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile pari o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, almeno al 60%. La deroga opera in casi specifici, tra cui l’impossibilità di ricorrere ad alternative riutilizzabili, l’impiego in circuiti controllati con raccolta differenziata come mense e strutture sanitarie, la presenza di esigenze igieniche particolari o di un elevato numero di persone.

Questa scelta si discosta dall’impostazione della Commissione Europea, che considera le plastiche compostabili pienamente incluse nella definizione di plastica. La divergenza ha alimentato il dibattito sulla possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e continua a rappresentare un elemento di incertezza per gli operatori che esportano in altri Stati membri.

Riduzione dei consumi, restrizioni e obblighi di marcatura

Il decreto articola le proprie misure su più livelli, in funzione della categoria di prodotto.

Per gli articoli elencati nella Parte A dell’allegato, ovvero tazze per bevande con relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, l’articolo 4 prevede misure di riduzione duratura del consumo. Il comma 6 estende tali misure anche ai bicchieri di plastica monouso, prodotti che il testo comunitario menziona solo come “tazze per bevande”, ampliando dunque il perimetro nazionale.

Per gli articoli della Parte B, tra cui posate, piatti e cannucce, oltre ai prodotti in plastica oxo-degradabile, opera dal 14 gennaio 2022 il divieto vero e proprio di immissione sul mercato.

Per i prodotti della Parte C, ovvero i contenitori per bevande con capacità fino a 3 litri, dal 3 luglio 2024 l’immissione sul mercato è consentita solo se i tappi e i coperchi in plastica restano attaccati al contenitore per l’intera durata dell’uso previsto.

Per i prodotti della Parte D, che comprende assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti del tabacco, tazze e bicchieri per bevande, è obbligatoria una marcatura leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso, conforme al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151.

Il decreto ha previsto una clausola di esaurimento scorte: la messa a disposizione sul mercato dei prodotti delle Parti B, C e D resta consentita fino a esaurimento, a condizione che sia dimostrabile l’immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dei rispettivi obblighi.

Plastic Tax, credito d’imposta e sanzioni

Accanto alle misure del decreto di recepimento si colloca la cosiddetta Plastic Tax, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160). L’imposta colpisce i MACSI, acronimo di manufatti con singolo impiego, con una tariffa di 45 centesimi per chilogrammo di plastica vergine contenuta, con esclusione dei manufatti compostabili, di quelli in plastica riciclata, dei dispositivi medici e degli imballaggi destinati a contenere medicinali.

L’entrata in vigore dell’imposta è stata rinviata in più occasioni. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto un ulteriore slittamento, fissando la nuova data di applicazione al 1° gennaio 2027. Trattandosi di un quadro in continua evoluzione, è opportuno verificare periodicamente il termine vigente.

Sul fronte degli incentivi, l’articolo 4, comma 7, del Dlgs. 196/2021 riconosce un credito d’imposta alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti alternativi riutilizzabili oppure realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002.

L’apparato sanzionatorio è definito dall’articolo 14. L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 1, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La stessa sanzione si applica ai prodotti privi dei requisiti di attacco tappo-contenitore o dei requisiti di marcatura, e viene aumentata fino al doppio quando il valore dei prodotti immessi supera il 10% del fatturato del trasgressore.

Il decreto ha inoltre rimodulato le sanzioni per la mancata etichettatura ambientale degli imballaggi prevista dall’articolo 219, comma 5, del Dlgs. 152/2006, portandole in una forbice compresa tra 5.000 e 25.000 euro.

Cosa cambia per le aziende del settore alimentare

Per ristorazione, gastronomia, asporto e delivery le conseguenze sono tangibili e riguardano l’operatività quotidiana.

Il primo effetto è la riconversione del parco prodotti. Vaschette in polistirene, posate in plastica, piatti accoppiati e cannucce hanno lasciato spazio a soluzioni in polpa di cellulosa, legno, cartoncino e materiali certificati compostabili. La sostituzione richiede una verifica delle prestazioni tecniche: tenuta ai liquidi, resistenza ai grassi, comportamento alle alte temperature e compatibilità con il forno a microonde variano sensibilmente da un materiale all’altro.

Il secondo effetto riguarda la documentazione. Le certificazioni UNI EN 13432 e UNI EN 14995, la percentuale di materia prima rinnovabile e l’idoneità al contatto alimentare devono risultare da documentazione tracciabile e disponibile in caso di controllo. La selezione di fornitori in grado di produrre queste evidenze diventa un elemento di gestione del rischio.

Il terzo effetto è di natura economica. I materiali conformi presentano generalmente un costo superiore rispetto agli equivalenti petrolchimici. Il credito d’imposta e la maggiore accettazione da parte del consumatore finale contribuiscono a compensare almeno in parte il differenziale, insieme a una progressiva riduzione dei prezzi legata all’aumento dei volumi produttivi.

Va infine considerato che il quadro normativo continua a evolvere. Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, introduce obiettivi vincolanti di riutilizzo e riciclo, nuovi obblighi di etichettatura ambientale e ulteriori divieti su specifici imballaggi monouso a partire dal 2030. Programmare oggi la transizione consente di affrontare con maggiore serenità le scadenze future.