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PPWR (Reg. UE 2025/40): cosa cambia per gli imballaggi

Dal 12 agosto 2026 è in vigore il Regolamento (UE) 2025/40, che tutti conoscono con la sigla PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation, ovvero Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). È la revisione più profonda delle regole europee sugli imballaggi degli ultimi trent’anni e riguarda tutto il percorso del packaging: come viene progettato, di cosa è fatto, come viene etichettato e come finisce nella raccolta differenziata.

Per chi lavora nel settore alimentare la novità più urgente è già operativa: il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con il cibo. Altri obblighi arriveranno più avanti, con un calendario che si estende fino al 2030.

Che cos’è il PPWR e perché sostituisce la direttiva imballaggi

Fino a oggi la materia era regolata dalla direttiva 94/62/CE, in vigore dal 1994. Il passaggio da direttiva a regolamento cambia una cosa importante: il PPWR si applica direttamente in tutti i Paesi europei, senza bisogno di una legge nazionale che lo recepisca.

Il motivo è semplice. Le direttive lasciano a ogni Stato un certo margine di adattamento e negli anni questo ha prodotto regole molto diverse da un Paese all’altro su etichette, riciclabilità e obiettivi di riuso. Per chi vende su più mercati significava moltiplicare controlli, documenti e costi. Con il regolamento le regole diventano le stesse ovunque.

Resta però un passaggio da completare. Molti dettagli tecnici del PPWR, come i pittogrammi delle etichette, i metodi per calcolare il contenuto riciclato, i criteri per giudicare la riciclabilità, verranno definiti da atti successivi della Commissione europea. Alcuni sono già in preparazione, altri arriveranno nei prossimi mesi. Il quadro, quindi, è ancora in movimento.

A chi si applica: ambito e nuova definizione di imballaggio

Il PPWR copre praticamente tutto il mondo del packaging. Rientrano nel campo di applicazione:

  • gli imballaggi venduti nell’Unione europea, qualunque sia il materiale;
  • quelli prodotti in Europa e quelli importati da Paesi extra UE;
  • tutti i rifiuti di imballaggio generati nell’Unione;
  • gli imballaggi primari, secondari e terziari, compresi quelli dell’e-commerce.

Gli obblighi si distribuiscono lungo tutta la filiera. Ne rispondono i produttori di imballaggi, gli importatori, i distributori, gli operatori logistici e le aziende che usano il packaging per confezionare i propri prodotti, ognuno per la parte che gli compete.

C’è poi una novità che tocca da vicino il mondo delle bevande. Dal 12 agosto 2026 cialde, capsule e bustine per tè e caffè sono considerate imballaggi a tutti gli effetti, anche se vengono consumate e buttate insieme al prodotto. La conseguenza pratica è che ora pagano il contributo ambientale CONAI, con un impatto diretto sui costi di torrefazioni, produttori e distributori.

Le date da tenere sotto controllo

Gli obblighi del PPWR non scattano tutti insieme. Ecco quando arrivano:

  • 12 agosto 2026: parte il regolamento e scatta il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti; è anche il termine entro cui la Commissione deve definire le nuove etichette armonizzate;
  • 31 dicembre 2026: metodo per calcolare e verificare il contenuto riciclato, criteri di sostenibilità per il riciclo della plastica e relazione sulle sostanze pericolose negli imballaggi;
  • 12 febbraio 2027: linee guida sull’allegato V, chiarimenti sulle bevande soggette agli obiettivi di riutilizzo e nascita dell’Osservatorio europeo sul riutilizzo;
  • 30 giugno 2027: regole per calcolare gli obiettivi di riuso;
  • 12 agosto 2028: diventa obbligatoria la nuova etichetta armonizzata, oppure 24 mesi dopo la pubblicazione degli atti tecnici se questa arriva più tardi;
  • 1° gennaio 2030: entrano in vigore le percentuali minime di materiale riciclato;
  • 12 agosto 2030: la Commissione verifica se aggiornare o eliminare le regole sui PFAS.

Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

È la misura che pesa di più sul settore alimentare, ed è già in vigore. Il regolamento parte da una considerazione netta: i PFAS restano nell’ambiente per decenni, alcuni hanno effetti documentati sulla salute e per queste sostanze non esiste una soglia sotto la quale il rischio sparisce. Di conseguenza, l’esposizione che deriva dai materiali a contatto con il cibo viene definita un rischio inaccettabile per la salute umana. Sono affermazioni contenute nelle premesse del regolamento, ai considerando 20 e 21.

L’articolo 5, paragrafo 5 vieta quindi di vendere imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS oltre questi limiti:

  • 25 ppb per un singolo PFAS misurato con analisi mirata, escludendo dal conteggio i PFAS polimerici;
  • 250 ppb per la somma dei PFAS rilevati con analisi mirate, se necessario dopo la degradazione dei precursori;
  • 50 ppm per i PFAS totali, questa volta compresi quelli polimerici.

Se il fluoro totale supera i 50 mg/kg, chi produce, importa o utilizza il materiale deve fornire su richiesta la prova di quanto fluoro corrisponde a PFAS e quanto no. Serve a chi immette l’imballaggio sul mercato per compilare la documentazione tecnica prevista dall’allegato VII.

Vale la pena chiarire il significato delle unità di misura, che tornano spesso nei documenti dei fornitori: ppb indica parti per miliardo, ppm parti per milione. Sono soglie molto basse, pensate per intercettare anche tracce residue del materiale.

Nessun periodo transitorio per le scorte

Su questo punto il regolamento è chiaro e piuttosto severo: non esiste alcun periodo di tolleranza per smaltire il magazzino. Quello che conta è la data in cui l’imballaggio viene immesso sul mercato.

In pratica, gli imballaggi venduti prima del 12 agosto 2026 possono restare in circolazione senza obbligo di ritiro. Le scorte ancora ferme in magazzino, invece, devono rispettare i nuovi limiti se vengono immesse sul mercato dopo quella data, anche quando sono state prodotte prima. Nessuna eccezione nemmeno per gli imballaggi che contengono materiale riciclato.

Un dettaglio tecnico da non trascurare: dalla stessa data smette di valere la presunzione di conformità basata sull’allegato C della norma EN 13428:2004, che non tiene conto delle nuove soglie. Per dimostrare la conformità servono documenti aggiornati, da richiedere ai fornitori secondo quanto previsto dall’articolo 16.

Le categorie più a rischio sono quelle in cui i PFAS venivano usati come barriera contro grassi e umidità: carta e cartone oleorepellenti per pizza, fritti e street food, contenitori per alimenti caldi, involucri per prodotti da forno. Su queste referenze la verifica va fatta per prima, perché trovare alternative può richiedere tempo lungo tutta la catena di fornitura.

La nuova etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata

Il PPWR introduce un’etichetta uguale in tutta Europa per aiutare i consumatori a differenziare correttamente. Una volta scadute le tempistiche previste, i singoli Stati non potranno più mantenere sistemi propri: in Italia questo porterà al superamento dell’etichetta ambientale prevista dall’articolo 219 del D.Lgs. 152/2006.

L’articolo 12, paragrafo 1 stabilisce che ogni imballaggio venduto dovrà riportare le informazioni sui materiali di cui è composto. L’etichetta:

  • si basa su pittogrammi definiti dalla Commissione europea;
  • deve risultare facile da capire, anche per le persone con disabilità.

Sugli imballaggi compostabili servono tre indicazioni aggiuntive: che il materiale è compostabile, che il compostaggio domestico non è adatto e che il prodotto va conferito correttamente senza disperderlo nell’ambiente.

L’obbligo riguarderà tutti gli imballaggi, e-commerce compreso, mentre restano fuori quelli per il trasporto. La data di partenza è il 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo la pubblicazione degli atti tecnici se arriva più tardi. L’articolo 12, paragrafo 12 concede inoltre una finestra utile: gli imballaggi già prodotti o importati prima della scadenza, anche se privi della nuova etichetta, potranno essere venduti fino a tre anni dall’entrata in vigore delle regole.

Nel frattempo in Italia continua a valere l’etichettatura ambientale prevista dal D.lgs. 116/2020, obbligatoria dal 1° gennaio 2023. Sul fronte etichette, quindi, per ora nulla cambia.

Riciclabilità, contenuto riciclato e riduzione dell’imballaggio

Oltre ai PFAS, il regolamento fissa una serie di criteri di sostenibilità destinati a cambiare il modo di progettare il packaging. Il principio di fondo: gli imballaggi vanno realizzati riducendo al minimo le sostanze pericolose lungo tutto il loro ciclo di vita. È una direzione che molti produttori avevano già intrapreso e che ora diventa un requisito di legge, portando sicurezza e sostenibilità nel packaging da elemento distintivo a condizione minima per stare sul mercato.

I fronti aperti sono quattro:

  • riciclabilità: ogni imballaggio dovrà essere progettato per essere riciclato e verrà classificato secondo criteri di prestazione che la Commissione definirà con appositi atti;
  • contenuto minimo di riciclato: le percentuali obbligatorie si applicheranno agli imballaggi venduti dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo la pubblicazione dell’atto tecnico, e anche in questo caso senza possibilità di smaltire le scorte;
  • riduzione dell’imballaggio: peso, volume e spazi vuoti andranno limitati a quanto serve davvero per proteggere il prodotto;
  • riuso e compostabilità: obiettivi di riutilizzo per alcune categorie e requisiti specifici per i materiali compostabili, con norme tecniche ancora in elaborazione.

Una prima deroga è già arrivata. Nel febbraio 2026 la Commissione ha esentato chi utilizza involucri e cinghie per pallet dall’obiettivo di riutilizzo del 100% previsto per gli imballaggi da trasporto.

Le scadenze sembrano lontane, però il tempo utile è meno di quanto appaia. Cambiare una linea di packaging significa fare prove di tenuta, validare il contatto alimentare, riqualificare i fornitori e spesso intervenire sulle macchine confezionatrici. Chi inizia a valutare le alternative già nel 2026 e nel 2027 gestisce la transizione con calma, invece di trovarsi a cambiare tutto sotto scadenza.

Dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica

Il PPWR costruisce un sistema di documenti simile a quello già in uso per i prodotti a marchio CE. Chi produce l’imballaggio deve valutarne la riciclabilità secondo i criteri europei e preparare la documentazione tecnica descritta nell’allegato VII.

Su quella base viene emessa la dichiarazione di conformità UE, il documento che attesta il rispetto dei requisiti di sostenibilità e di etichettatura. Il regolamento non impone un modello ufficiale da compilare: l’allegato VIII elenca però tutte le informazioni che il documento deve contenere.

Per le aziende che acquistano packaging la dichiarazione di conformità diventa il documento chiave da farsi consegnare e da conservare, insieme alle analisi sui PFAS. Vale la pena aggiornare capitolati e condizioni di acquisto, inserendo l’obbligo di consegnare questi documenti a ogni fornitura.

Le azioni prioritarie per le imprese del settore alimentare

Il PPWR richiede un approccio ordinato. Queste le priorità:

  • mappare il portafoglio imballaggi, mettendo insieme materiali, fornitori e destinazioni d’uso per capire quali prodotti sono coinvolti;
  • verificare la presenza di PFAS in tutto ciò che va a contatto con gli alimenti e farsi consegnare dai fornitori la documentazione prevista dall’articolo 16;
  • aggiornare contratti e capitolati, inserendo garanzie di conformità e obblighi informativi a carico del fornitore;
  • programmare gli acquisti tenendo presente che le scorte non conformi vendute dopo il 12 agosto 2026 sono fuori norma;
  • seguire l’uscita degli atti tecnici della Commissione, che definiranno i dettagli su etichette, riciclabilità e contenuto riciclato.

Sul fronte delle informazioni, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti ufficiali sull’applicazione del regolamento e una raccolta di FAQ dedicate ai dubbi più frequenti. CONAI ha aperto una sezione del proprio portale con note su dichiarazione di conformità, cialde e capsule e misure di prevenzione. Per imballaggi e pallet in legno, il consorzio Conlegno ha attivato una task force dedicata alle richieste di conformità.

Il PPWR chiede molto più di qualche documento in più. Chi anticipa il passaggio a soluzioni conformi si troverà in vantaggio quando le scadenze successive alzeranno l’asticella su riciclabilità e contenuto riciclato.